|
|
Valida la notifica a mezzo pec proveniente da un domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici registri
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. 8^ - Sentenza del 21/03/2025, n.1882
|
|
Composizione |
Picone Lucia (Pres.) – Frangiosa Antonello (Rel.) – Aquino Vincenzo |
|
|
133 PROCEDIMENTO CIVILE – 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE |
|
|
Notificazioni e comunicazioni in materia civile - A mezzo pec - Domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi - Nullità - Esclusione - Fondamento |
|
Massima |
La notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) diverso da quello risultante dai pubblici registri, ma dal quale sia chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della validità della notifica, la certa riconducibilità dell’atto all’ente incaricato della riscossione. |
|
Rif. normativi |
art. 137 c.c.; d.l. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 |
|
Conformità |
Cass. civ., sez. trib., ord. 14 ottobre 2024, n. 26682; Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 6015; Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2022, n.15979 |
|
Anno pubb. |
2025 |
