Luglio 2025

Wednesday 17 December 2025 14:37

IL SOCIO ACCOMANDANTE E' PRIVO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA RISPETTO ALLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

 

 

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. 15^ - Sentenza del 20/03/2025, n.1871

 

Composizione

Fraioli Fernanda (Pres.) – Chianura Pietro Vito (Rel.) – Buccaro Alfredo

 

159 SOCIETA’- 410 RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

 

Società in accomandita semplice - Accomandatari - Responsabilità per le obbligazioni sociali - Credito dell’amministrazione finanziaria - Responsabilità diretta del socio accomandante - Esclusione - Limiti – Fondamento

Massima

In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, limitandosi a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'Erario, ad agire direttamente nei suoi confronti.

Rif. normativi

art.2313 c.c.

Conformità

Cass. civ. sez. trib., ord. 19 maggio 2021, n.13565; Cass. civ., sez. trib., 9 agosto 2016, n. 16713; Cass. civ., sez. trib., 25 marzo 2015 n. 6017

Anno pubb.

2025