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SULLA FACOLTA’ DEL COMUNE DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL TRIBUTO LIQUIDATO DIRETTAMENTE PER IL RECUPERO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 15/05/2025, n. 3672/2025. |
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Composizione |
Pres. Montagna - Rel. Esposito. |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. |
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Tassa Rifiuti - Riscossione - Iscrizione a ruolo del tributo liquidato direttamente dal Comune - Facoltà - Presupposti - Notifica di avviso di accertamento - Ammissibilità - Applicazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento. |
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Massima |
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base di dati ed elementi già forniti dal contribuente e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o infedele dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che rimane salva la facoltà del Comune di emettere un avviso di accertamento, anziché iscrivere a ruolo il tributo, ma, qualora l’ente impositore scelga di notificare l’avviso, deve farlo senza irrogare sanzioni, escluse, in caso di diretta iscrizione a ruolo, dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 471/1997). |
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Rif. normativi |
Art. 72 del d.lgs. n. 507/1993 Art. 13 del d.lgs. n. 431/1997. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5-6, ordinanza n. 37006 del 26/11/2021 (CONF). |
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Anno pubbl. |
2025. Red. ... |
