|
|
LIMITI AL RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI NEI CONFRONTI DEL COMUNE IN STATO DI DISSESTO CON IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 15/05/2025, n. 3671/2025. |
|
Composizione |
Pres. Montagna - Rel. Musto. |
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE. |
|
|
Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza per il recupero delle spese processuali liquidate a carico del Comune in sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto - Esclusione - Fondamento. |
|
Massima |
In tema di contenzioso tributario, le spese processuali liquidate a carico del Comune in una sentenza pronunciata dopo la dichiarazione di dissesto finanziario dello stesso non possono essere recuperate con il giudizio di ottemperanza, trattandosi di una forma di soddisfacimento del credito incompatibile con il principio della par condicio creditorum che presidia la procedura di liquidazione concorsuale di cui all’art. 248 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). |
|
Rif. normativi |
Art. 248 del d.lgs. n. 267/2000. |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 27253 del 21/10/2024 (CONF); Corte EDU del 24 settembre 2013 / ric. n. 43870/04 - De Luca c. Italia (DIFF). |
|
Anno pubbl. |
2025. Red. ... |
