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LIMITI DEL DIVIETO DI DEPOSITO DELLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPUGNATO NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 13/05/2025, n. 3571/2025. |
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Composizione |
Pres. Menditto - Rel. D’Oriano. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE. |
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Contenzioso tributario - Appello - Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 – Testo modificato dal d.lgs. n. 220/2023 - Divieto di deposito della notifica dell’atto impugnato nel giudizio di appello - Applicazione ai soli processi instaurati in primo grado successivamente alla modifica normativa – Sussistenza. |
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Massima |
In tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 220/2023, vieta il deposito della notifica dell’atto impugnato nel giudizio di appello soltanto se il processo di primo grado è stato introdotto successivamente all’entrata in vigore di quest’ultimo decreto. |
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Rif. normativi |
Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992. |
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Rif. Giurisprudenziali |
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Anno pubbl. |
2025.ù Red. ... |
