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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 13/05/2025, n. 3569/2025. |
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Composizione |
Pres. Menditto - Rel. D’Oriano. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA. |
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Avviso di accertamento - Notificazione a mezzo posta - Consegna al familiare convivente nel luogo indicato - Presunzione di coincidenza con la residenza effettiva del destinatario - Prova contraria - Modalità - Risultanze anagrafiche - Insufficienza - Accertamento della residenza - Fattispecie.
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Massima |
In tema di notificazione dell’avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia dichiaratosi convivente con il destinatario nel luogo indicato correttamente quale indirizzo dello stesso, fa presumere che in quel luogo si trovi la sua residenza effettiva, con la conseguenza che il destinatario, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di richiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ha l’onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando, in particolare, che il familiare era ivi presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che possano a tal fine rilevare le mere certificazioni anagrafiche, e, quindi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile. |
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Rif. normativi |
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 Art. 153 c.p.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 32575 del 14/12/2024 (CONF). |
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Anno pubbl. |
2025 |
