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ABROGAZIONE DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E TERMINE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 29/04/2025, n. 3305/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Casaburi |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE |
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Giudizi promossi a far data dal 4 gennaio 2024 - Costituzione del ricorrente - Termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 – Applicabilità - Fondamento |
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Massima |
Nei giudizi introdotti in primo grado a far data dal 4 gennaio 2024, il termine per la costituzione del ricorrente, imposto a pena d’inammissibilità dall’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, è sempre pari, in conseguenza dell’abrogazione della mediazione obbligatoria già prevista dall’art. 17 bis del d.lgs. n. 546 cit., a trenta giorni dalla notificazione del ricorso. |
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Rif. normativi |
d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 17-bis d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 22 d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 2, comma 3 d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 4, comma 2 |
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Rif. Giurisprudenziali |
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Anno pubbl. |
2025 Red. … |
