Luglio 2025

Wednesday 02 July 2025 11:30

ABROGAZIONE DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E TERMINE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

     

 

ABROGAZIONE DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E TERMINE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 29/04/2025, n. 3305/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Casaburi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

 

Giudizi promossi a far data dal 4 gennaio 2024 - Costituzione del ricorrente - Termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 – Applicabilità - Fondamento

Massima

Nei giudizi introdotti in primo grado a far data dal 4 gennaio 2024, il termine per la costituzione del ricorrente, imposto a pena d’inammissibilità dall’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, è sempre pari, in conseguenza dell’abrogazione della mediazione obbligatoria già prevista dall’art. 17 bis del d.lgs. n. 546 cit., a trenta giorni dalla notificazione del ricorso.

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 17-bis

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 22

d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 2, comma 3

d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 4, comma 2

Rif. Giurisprudenziali

 

Anno pubbl.

2025

                                                                                                    Red. …