Luglio 2025

Wednesday 02 July 2025 10:25

ALIQUOTA IVA RIDOTTA SE LA DIMENSIONE SPETTACOLISTICA DELL' EVENTO PREVALE SULL' ATTIVITA' SPORTIVA.

 

 

 

Aliquota IVA ridotta se la dimensione spettacolistica dell’evento prevale sull’attività sportiva.

  • Sentenza del 05/02/2025, n. 2/402 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

  • Pres. Giordano
  • Rel. Fazzini

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  - 415 DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE – ALIQUOTE –

 

Iva – Prestazioni sceniche – Aliquota ridotta – Presupposti - Sussistenza.

Massima

In tema di Imposta sul valore aggiunto, l’elenco delle attività spettacolistiche che beneficiano dell’aliquota IVA ridotta al 10% non presenta carattere tassativo, ma meramente esplicativo delle fattispecie astrattamente riconducibili a tali esibizioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l’esibizione di prestazioni atletico/sceniche, priva del carattere dell’imprevedibilità che connota le manifestazioni sportive, fosse assimilabile alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA del 10%).

Rif. Normativi

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 4, All. tabella C n. 2) e n. 4).

Conformità

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 12280 del 12/06/2015

Anno pubb.

  • 2025