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Obbligatoria l’iscrizione all’AIRE nel periodo estero per gli “impatriati” che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - |
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Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati"- Residenza – Trasferimento in Italia prima del 30 aprile 2019 – Permanenza all’estero - Iscrizione all’AIRE - Obbligatorietà. |
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Massima |
In tema di agevolazioni tributarie, il regime di favore per chi abbia ritrasferito in Italia la propria residenza (c.d. lavoratori “impatriati”) prima del 30 aprile 2019 presuppone che il contribuente, fruitore del beneficio al 31 dicembre dello stesso anno, fosse stato iscritto all’AIRE nel periodo di permanenza all’estero. (In applicazione di tale principio, la Corte, in riforma della statuizione della Corte di Giustizia di primo grado, ha rigettato la richiesta di rimborso IRPEF del contribuente per l’anno di imposta 2021, valorizzando il chiaro tenore letterale della norma agevolativa, in termini di necessaria iscrizione all’AIRE, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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