Luglio 2025

Wednesday 02 July 2025 10:56

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE PER RICORSO ALLA PROCEDURA AMICHEVOLE E' VIETATO CHIEDERE INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONI.

 

 

 

Durante il periodo di sospensione per ricorso alla procedura amichevole è vietato chiedere interessi sulle somme dovute a titolo di sanzioni.

  • Sentenza del 03/02/2025, n. 15/377 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

  • Pres. Secchi
  • Rel. Crespi

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  061 CARTELLE  - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RUOLO – INTERESSI -

 

Procedura amichevole – Sospensione della riscossione – Interessi – Calcolo – Importo a titolo di sanzioni – Irrilevanza.

Massima

In tema di riscossione, nel caso di definizione dell’avviso di accertamento mediante la procedura amichevole di cui alla Convenzione 90/436/CEE, non possono essere richiesti interessi sull’importo delle sanzioni, per il periodo di sospensione, in base all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che tale disposizione riveste natura eccezionale e derogatoria rispetto all’opposto principio generale di cui all’art. 39 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973).

Rif. Normativi

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2, comma 3
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39, comma 2

Conformità

 

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 28018 del 26/09/2022

Anno pubb.

  • 2025