Luglio 2025

Wednesday 02 July 2025 09:55

OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE DELL' UFFICIO IN CASO DI NON ACCETTAZIONE DEL METODO VALUTATIVO SECONDO IL REGIME EX ART. 26 D.L. N. 78/2010

 

 

 

Obblighi di motivazione dell’Ufficio in caso di non accettazione del metodo valutativo secondo il regime ex art. 26 d.l. n. 78/2010

  • Sentenza del 31/01/2025, n. 4/372 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

  • Pres. Servetti
  • Rel. Bonomi

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  519 DETERMINAZIONE - IN GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ -

 

Transfer pricing – Valore normale di mercato – Criterio di determinazione – Scelta.

Massima

In materia di transfer pricing, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto MEF 14 maggio 2018, se il contribuente ha tenuto la documentazione prevista dal medesimo Decreto, l’Amministrazione finanziaria, ove intenda contestare la non affidabilità del metodo di confronto applicato dal contribuente per la determinazione del “valore normale" dei prezzi di trasferimento, è tenuta a motivare la propria scelta.

Rif. Normativi

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 26
  • L. 30 luglio 2010, n. 122
  • D.M. Economia e Finanze 14 maggio 2018, art. 4, comma 6

Conformità

  • C.G.T. 1° grado, Milano, Sez. 3, n. 1429 del 23/05/2022

Vedi

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 11837 del 18/06/2020

Anno pubb.

  • 2025