Luglio 2025

Wednesday 02 July 2025 09:50

INSUFFICIENTE UNA SOLA FATTURA DI ACQUISTO DA SOGGETTO INDIPENDENTE PER PROVARE LA VIOLAZIONE DEL VALORE NORMALE DI MERCATO NEL TRANSFER PRICING.

 

 

Insufficiente una sola fattura di acquisto da soggetto indipendente per provare la violazione del valore normale di mercato nel transfer pricing.

  • Sentenza del 31/01/2025, n. 4/372 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

  • Pres. Servetti
  • Rel. Bonomi

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  519 DETERMINAZIONE - IN GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ - DETERMINAZIONE –

 

Transfer pricing – Valore normale di mercato – Onere della prova – amministrazione – Metodo CUP - Singola operazione indipendente – Insufficienza.

Massima

In materia di transfer pricing, spetta all’Amministrazione finanziaria provare che la determinazione dei prezzi tra imprese collegate sia avvenuta ad un prezzo difforme da quello normale, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che le transazioni hanno rispettato valori ordinari di mercato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che una sola fattura di acquisto di modesto importo da parte della controllata presso soggetto indipendente, avvenuta ad un prezzo più basso rispetto a quanto praticato infragruppo, non fosse sufficiente per una attendibile valutazione secondo il metodo del CUP, c.d. confronto del prezzo, essendo ignote le condizioni contrattuali praticate).

Rif. Normativi

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9 comma 3
  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110 comma 7
  • D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 26

Conformità

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 19512 del 16/07/2024
  • Cass. civ., Sez. 5, n. 10499 del 18/04/2024

Anno pubb.

  • 2025