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IL TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE AD UN TERZO CONCORDATO IN SEDE DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI NON DETERMINA LA DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 27/05/2025, n. 3888/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna Alfredo – Rel. Pastore Francesco |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE |
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Agevolazioni cd. prima casa - Accordo tra coniugi in sede di separazione - Trasferimento del bene ad un terzo - Decadenza dall’agevolazione - Esclusione - Fondamento. |
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Massima |
Il trasferimento ad un terzo dell’immobile acquistato con le agevolazioni cd. “prima casa”, per effetto di un accordo tra coniugi in sede di separazione personale, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la portata generale dell’art. 19 della l. n. 74/1987, che non distingue tra atti eseguiti all’interno della famiglia e nei confronti di terzi, e la ratio della disposizione, volta a favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede. |
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Rif. normativi |
l. 6/3/1987 n. 74, art. 19 d.P.R. 26/4/1986 n. 131 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass Sez. 5, 21/03/2019, n. 7966, Rv. 653055 (CONF); Cass., Sez. 5, 29/03/2017, n. 8104, Rv. 643608 – 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
