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Spetta la detrazione IVA in favore di holding, qualora la partecipazione in un’altra società con interferenza nella sua gestione sia accompagnata da attività che implichi l’effettuazione di operazioni imponibili.
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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 443 REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) – DETRAZIONE E RIVALSA |
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Società holding – Società controllate – Interferenza – Detrazione – Presupposti. |
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Massima |
Ai fini del riconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti, l’interferenza da parte di una holding nella gestione della società controllata costituisce un’attività economica idonea a configurare la soggettività passiva della controllante qualora implichi il compimento di operazioni soggette ad imposta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso IVA, difettando agli atti la prova che le operazioni passive fossero state propedeutiche all’effettuazione di operazioni attive legate alle prime da un nesso diretto o comunque ascrivibili a componenti di prezzo delle prestazioni rese in favore della controllata o a costi generali della holding). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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