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Spetta l’agevolazione prima casa in favore del contribuente proprietario, nello stesso Comune, di altro immobile gravato da diritto reale minore.
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO – |
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Nudo proprietario di altro immobile - Agevolazione prima casa - Spettanza. |
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Massima |
In tema di imposta di registro, l’agevolazione “prima casa” spetta nel caso di acquirente già titolare del diritto di nuda proprietà, acquisita senza aver beneficiato dell’agevolazione, su altra abitazione gravata da diritto di abitazione, situata nello stesso comune, atteso che, a fronte di tale vincolo giuridico, l’immobile pre-posseduto è oggettivamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l’agevolazione, esclusa per i titolari di altra piena proprietà o di diritti reali di godimento, spetti invece in favore del nudo proprietario di immobile gravato da diritto di abitazione altrui, come tale inidoneo a soddisfare esigenze abitative). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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