Luglio 2025

Tuesday 01 July 2025 15:01

NON SPETTA IL RIMBORSO DELLA MAGGIORE IRES CORRISPOSTA PER L' INDEDUCIBILITA' DELL' IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI

 

 

 

Non spetta il rimborso della maggiore IRES corrisposta per l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali

  • Sentenza del 21/01/2025, n. 220 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Labruna
  • Rel.  Labruna

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)  -  340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – IMU  

 

Indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa – Annualità d’imposta successive al 2012 – Maggiore IRES corrisposta – Diritto al rimborso – Insussistenza.

Massima

 

Non spetta il rimborso dell’IRES corrisposta per l’indeducibilità dal reddito d’impresa (ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011) dell’IMU sugli immobili strumentali, per le annualità successive al 2012. (In motivazione la Corte ha infatti puntualizzato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 262/2020 ha dichiarato l’incostituzionalità del citato art. 14 che prevedeva l’indeducibilità soltanto per l’anno 2012 mentre, per le annualità successive, ha ritenuto di non procedere all’estensione in via consequenziale della pronuncia di incostituzionalità alle disposizioni successive - art. 1, comma 715, della l. n. 147 del 2013 – che, per gli anni successivi, hanno previsto una parziale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi d’impresa, senza tuttavia disporre l’integrale deducibilità).

 

 

Rif. Normativi

  • D.lgs. 14/03/2011, n. 23, art. 14, comma 1
  • L. 27/12/2013, n. 147, art. 1 comma 715
  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

Conformità

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2025