Luglio 2025

Monday 14 July 2025 07:17

ILLEGITTIMITA' DELLA NORMATIVA NAZIONALE SULLA C.D. ECOTASSA

 

 

 

Illegittimità della normativa nazionale sulla c.d. ecotassa

 

TRIBUTI INDIRETTI – Imposta su veicoli già in precedenti immatricolati – c.d. Ecotassa – Illegittimità della normativa interna per contrasto con diritto UE - Disapplicazione

 

Va disapplicata perché illegittima, in quanto in contrasto con diritto UE (art. 110 TFUE), la normativa nazionale che impone il pagamento della cd. ecotassa nel solo caso di prima immatricolazione, nel territorio nazionale, di un veicolo già in precedenza immatricolato in altro Stato membro e non anche per l’ipotesi in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato nel territorio nazionale.

 

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, in composizione monocratica, ha ritenuto illegittima e ha, quindi, disapplicato la disciplina dettata dall’art.1, comma 1043, l. 30 dicembre 2018 n.145, il quale prevede l’obbligo per l’acquirente, anche in locazione finanziaria, di un veicolo immatricolato nel territorio nazionale di pagare un’imposta, il cui ammontare è parametrato al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (secondo una tabella indicata dal legislatore), qualora l’anzidetto veicolo sia già stato immatricolato in un altro Stato.

Il giudice ha osservato, nel sancire la illegittimità della disposizione interna (determinandosi conseguentemente alla sua disapplicazione), che essa si pone in contrasto con il divieto di discriminazione affermato dall’art. 110 TFUE, secondo il quale “Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”.

In particolare, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, 07/04/2011 n. 402, la Corte di Giustizia Tributaria ha affermato che "l’art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull'inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l'immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l'acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale”.

Orientamenti Giurisprudenziali

Conformi: Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, 07/04/2011 n. 402

Non conformi: ---

Rif. normativi

art.1, commi 1042 ss.., l. 30 dicembre 2018, n. 145;

art. 110 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)

Dati sentenza

Corte di Giustizia di I Grado di Napoli, in composizione monocratica, Sez. II, 30 aprile 2025 n. 7556

                                                                  Redattrice: Cons. Ida Raiola