Luglio 2025

Wednesday 09 July 2025 06:01

IN TEMA DIRITTI DI CONFINE, LA NORMA E' INTERPR NEL SENSO CHE I BENI OGGETTO DI OMESSO PAGAM IVA ALL'IMPORT NON POSSONO ESSERE CONFISC SE L'OBBLIGATO PROVVEDE AL PAGAM INTEG IVA EVASA, ACCESSORI E SANZIONE PECUNIARIA

 

 

 

In tema di diritti di confine, la normativa deve essere interpretata nel senso che i beni oggetto di omesso pagamento dell’IVA alla importazione non possono essere confiscati se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’IVA evasa, degli accessori e della sanzione pecuniaria.

 

TRIBUTI - IVA ALL’IMPORTAZIONE - CONFISCA - IPOTESI.

 

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 70, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, nella parte in cui, nello stabilire che «si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che le cose che costituiscono oggetto della violazione non vanno confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori (comprensivi degli interessi) e della sanzione pecuniaria.

 

In applicazione del principio di proporzionalità, applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, ivi comprese le sanzioni tributarie, la Consulta, in merito all’imposta relativa all’importazione, ha affermato che il richiamo alla disciplina sanzionatoria contenuta nelle leggi doganali relative ai diritti di confine (art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973) va interpretato nel senso che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto non va disposta qualora l’autore del fatto illecito provveda al pagamento dell’imposta, degli accessori e delle sanzioni pecuniarie.

L’illegittimità costituzionale della norma censurata è stata desunta dal cumulo sanzionatorio, ritenuto viziato per sproporzione relativa nel confronto sia con l’art. 124 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) che, in caso di confisca, esclude la debenza dell’obbligazione doganale, sia con la disciplina dell’omesso versamento dell’IVA interna che, nello stabilire solo la confisca diretta e per equivalente dell’importo evaso, prevede che il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione.

Quindi, qualora l’autore dell’illecito si attivi per rimediare al mancato pagamento dell’IVA all’importazione, corrispondendo il tributo evaso, gli accessori, comprensivi degli interessi, nonché la sanzione pecuniaria, la misura della confisca risulta sproporzionata, dal momento che lo Stato ha recuperato l’intero debito tributario e viene meno dunque quella funzione di garanzia che può giustificare la confisca obbligatoria.

Riferimenti Giurisprudenziali

CGUE, sentenze 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland soc.coop.rl; 12 maggio 2022, causa C-714/20, U.I.srl; 8 maggio 2019, causa C-712/17, En.Sa. srl

Rif. Normativi

Costituzione, art. 3.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 49.

D.P.R. n. 633/1972, art. 70, comma 1.

D.P.R. n. 43/1973, artt. 282 e 301.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013 che istituisce il Codice Doganale Europeo, art. 124

 

Dati sentenza

Corte Cost. Sentenza n. 93 dell’11 giugno 2025, dep. 3 luglio 2025.

                                                                                                          Redattore: Pres. Roberto Proietti