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Annullamento dell’atto in autotutela dopo la proposizione del ricorso e regime delle spese: vale il principio della soccombenza virtuale
Sentenza del 23/01/2025, dep. 25/03/2025, n. 1937/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2. |
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Composizione |
Pres. Est. Liotta |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ricorso del contribuente - Successivo annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela - Cessazione della materia del contendere - Estinzione del giudizio - Spese - Regolamento - Criterio della soccombenza virtuale - Applicazione - Fattispecie. |
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Massima |
Nella ipotesi di cessazione della materia del contendere, diversa dai casi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge, non vige la regola della compensazione delle spese ope legis (sulla quale è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2005), bensì il principio di soccombenza virtuale, secondo il quale il giudice deve comunque effettuare una valutazione su quello che sarebbe stato l’esito finale della controversia se non fosse intervenuto il fatto estintivo. (Fattispecie di avviso di liquidazione dell’imposta di registro, oggetto di annullamento in autotutela intervenuto dopo la proposizione del ricorso ed oltre cinque mesi dalla data in cui avrebbe dovuto concludersi la procedura di reclamo: in applicazione del principio, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese disposta in primo grado, osservando che l’esito non avrebbe potuto che essere favorevole al contribuente, il quale invocava l’esenzione dall’imposta di registro per le cause - come quella del caso di specie di valore inferiore ad euro 1.033; e ciò tenuto conto del principio della esenzione generalizzata dal pagamento della tassa di registro per tutte le cause di valore inferiore alla predetta soglia, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, nonché della costante giurisprudenza di legittimità sul punto, oggetto peraltro di recepimento da parte della stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30 del 29.07.2022, intervenuta anch’essa prima della sentenza).
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1230 del 19/01/2007 (Rv. 595991 - 01) Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
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