Giugno 2025

Thursday 26 June 2025 10:41

SGRAVIO PARZIALE DELL' ATTO IN AUTOTUTELA SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO: LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

 

 

 

 

Sgravio parziale dell’atto in autotutela successivamente alla proposizione del ricorso: legittima la compensazione delle spese di lite

 

Sentenza del 13/3/2025, dep. 24/03/2025, n. 1910/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione

Pres. Est. Liotta

 

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Estinzione del giudizio - Causa - Cessazione della materia del contendere - Annullamento dell’atto impugnato in autotutela - Compensazione delle spese di lite - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

 

Massima

In caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. (Fattispecie in cui la Corte territoriale ha dichiarato legittima la compensazione integrale delle spese di lite, a seguito di uno sgravio solo parziale dell’avviso di accertamento IMU emesso sulla base di risultanze catastali non aggiornate per fatto non addebitabile all’ente comunale, tenuto conto altresì della parziale soccombenza del contribuente in relazione al mancato o inferiore pagamento dell’imposta per altri immobili non oggetto di contestazione).

Rif. normativi

 

 

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15

 

 

 

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46

 

 

 

Cod. Proc. Civ. art. 88

 

           

 

Rif. giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 - 01);

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017 (Rv. 643203 - 01)

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32963 del 17/12/2024 (Rv. 673256 - 01)

Anno pubb.

2025