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Rapporti fra giudizio penale e giudizio tributario: la portata del nuovo art. 21-bis d.lgs. 74 del 2000
Sentenza del 01/04/2025, n. 497/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 3. |
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Composizione |
Pres. Celenza, Est. Ciacci |
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089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
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GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Art. 21-bis della legge n. 74 del 2000 - Automatica efficacia di giudicato – Limiti - Fattispecie.
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Massima |
Nello stabilire che la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali, l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto con l'articolo 1 D.Lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'articolo 119 Testo Unico della giustizia tributaria), si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie. Non di meno, rispetto all'accertamento dell'imposta, la sentenza penale assolutoria riveste rilievo come elemento di prova decisivo, dal quale il giudice tributario non può prescindere nell’ambito della sua autonoma valutazione, unitamente agli altri elementi di prova introdotti. (Fattispecie di impiego – mediante utilizzo dell’istituto del “distacco comunitario” – di lavoratori dipendenti da altro soggetto che ne utilizza le prestazioni in altro diverso Stato nell'Unione Europea, in cui il Fisco, ritenendo che detti lavoratori operassero in regime di lavoro subordinato, aveva contestato l’indebita deduzione dei costi riconducibili alla fatturazione eseguita dalla società unionale: in applicazione del principio, la Corte territoriale ha valorizzato la sentenza di assoluzione, resa con la formula “perché il fatto non sussiste”, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, reputando ingiustificata la tesi di un’interposizione fittizia della società distaccante, considerata, infondatamente, una sorta di cartiera utilizzata per una frode carosello). |
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Rif. normativi |
D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 136D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122
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Rif. giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3800 del 14/02/2025 (Rv. 674094 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
