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Spetta al destinatario di una notifica a mezzo posta provare che la busta ricevuta non conteneva il medesimo atto notificato dal mittente
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1^, 29/04/2025, n. 2734
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Composizione |
Terrinoni Paola (Pres.) – Francaviglia Rosa (Rel.) – Pannone Andrea |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – 154 NOTIFICA |
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Notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza del destinatario - Presupposti - Onere della prova – Distribuzione – Fattispecie. |
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Massima |
In tema di notificazione dell’atto di accertamento a mezzo del servizio postale, mentre spetta al mittente fornire la prova della spedizione e della ricezione del plico, è onere del destinatario, il quale voglia sottrarsi agli effetti della notifica, dimostrare di non avere avuto conoscenza dell’atto e di essere incolpevole. (Fattispecie in cui il plico notificato a mezzo raccomandata conteneva l’avviso di accertamento per l’anno 2017, mentre sulla busta erano indicati gli avvisi per i due anni precedenti). |
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Rif. normativi |
art.1335 cod. civ.; art.2697 cod. civ.; art.60 d.p.r. 29 settembre 1973 n.600; art.26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 09 marzo 2025, n.6251; Cass. civ. sez. III, 20/12/2021, n.40750; Cass. civ., sez. trib., 26 novembre 2019, n.30787; Cass. civ., sez. trib., 22 giugno 2018, n.16528; Cass. civ., sez. VI, 30 luglio 2013, n.18252 |
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Anno pubb. |
2025 |
