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Per l’esenzione dall’IMU il contribuente deve provare che l’intestazione catastale non è attendibile ai fini fiscali
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1^ - Sentenza del 29/04/2025 n. 2725
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Composizione |
Terrinoni Paola (Pres.) – Francaviglia Rosa (Rel.) – Pannone Andrea |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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Imposta municipale unica - Presupposto impositivo - Proprietà o altri diritti reali sul bene - Prova da parte dell'ente impositore - Annotazioni risultanti dai registri catastali – Limiti - Prova contraria - Onere a carico del contribuente. |
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Massima |
In tema di imposta comunale sugli immobili (dapprima ICI e, successivamente, IMU e TASI), la proprietà o altro diritto reale sul bene, che rappresentano, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche mediante le annotazioni risultanti dai registri catastali, i quali fanno sorgere una presunzione de facto di veridicità delle loro risultanze, restando a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria per l’esenzione dal pagamento dell’imposta. |
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Rif. normativi |
artt. 1 e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 1992n. 504 |
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Conformità |
Cass., civ., sez. trib., 24 maggio 2017, n.13061; Cass., sez. trib., 07 luglio 2017, n.1677 |
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Anno pubb. |
2025 |
