Inagibilità o inabitabilità: presupposti e modalità per l’esenzione dal pagamento TARI
|
|
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza dell’ 8/05/2025, n. 3493/2025 |
|
Composizione |
Pres. rel. Pasquale Menditto |
|
|
181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
|
|
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – TARI - Riduzione della base imponibile - Fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati - Nozione. |
|
Massima |
In tema di TARI, devono considerarsi inagibili o inabitabili, se di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all’art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e, quindi, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria. (Nella fattispecie, la Corte regionale ha ritenuto che, per verificare lo stato di inagibilità o inabitabilità, il proprietario deve far redigere una perizia tecnica, su indicazione dell’ufficio tecnico comunale, dopo aver presentato una domanda di esenzione, o, in alternativa, può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la possibilità che il Comune effettui un sopralluogo per accertare la situazione dell’immobile, previo consenso del proprietario) |
|
Rif. normativi |
d.P.R. n. 380/2001, art. 3 |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 5804 del 2023 (VEDI) |
|
Anno pubbl. |
2025 |
