Affidamento a terzi da parte del Comune dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione: conseguenze sulla legittimazione processuale
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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 12/05/2025, n. 3540/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Catia Nola |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – TARI - Liquidazione, accertamento e riscossione - Affidamento a terzi da parte del Comune - Legittimazione processuale dell’affidatario - Conseguenze. |
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Massima |
In tema di TARI, qualora il Comune affidi a terzi la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dell’imposta ex art. 52 d.lgs. n. 446/1997, la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all’affidatario, non avendo altrimenti significato l’opzione dell’ente locale per la gestione esterna, sicché il difetto di integrità del contraddittorio nei suoi confronti può essere sanato solo dalla sua costituzione in giudizio e non da quella del Comune. |
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Rif. normativi |
d.lgs. n. 446/1997, art. 52 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 25305 del 2017 (CONF.) Cass. n. 6772 del 2010 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025 |
