Intimazione di pagamento: notifica diretta del concessionario
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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 12/05/2025, n. 3538/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Catia Nola |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA |
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RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA’ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - NOTIFICA – Invio diretto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - Perfezionamento. |
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Massima |
In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell’intimazione di pagamento può avvenire con l’invio diretto, da parte dell’agente di riscossione, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, poiché è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell’intimazione. |
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Rif. normativi |
d.P.R. n. 602/1973, art. 26 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 32572 del 2024 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025 |
