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In appello va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado ove non sia stato depositato l’atto impugnato Sentenza del 6 maggio 2025, n. 3519 del 2025 (dep. 13/05/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II
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Composizione |
Maccarone Antonio (Presidente) Mogavero Nicola (Relatore) Petrucci Luigi (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 347 DEPOSITO DEI DOCUMENTI |
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Processo tributario – Deposito di atti e documenti – Deposito dell’atto impugnato – Necessità - Inammissibilità del ricorso introduttivo – Declaratoria nel giudizio di appello – Possibilità – Condizioni. |
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Massima |
Nel giudizio di appello, anche nel caso in cui il Giudice di primo grado si sia pronunciato sul merito, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado, ove il ricorrente (nella specie, contumace in secondo grado) abbia omesso di depositare l’atto impugnato, atteso che il giudice deve prendere atto dell’impossibilità di scrutinare le questioni sottoposte dalle parti, avuto riguardo allo stretto rapporto tra atto impugnato e motivi del ricorso, che rendono quest’ultimo generico e, come tale, inammissibile. |
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Rif. normativi |
Art. 18, comma 4, d.lgs. 546/1992; art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992; |
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Conformità |
secondo Cass. 2030/2024, gli atti di cui all’art. 22, co. 4, d.lgs. 546/1992 possono essere comunque prodotti anche dopo la costituzione |
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Anno pubb. |
2025 |
