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Inammissibilità del ricorso in appello in caso di mancato deposito del file con estensione .eml relativo alla notifica del ricorso Sentenza del 24 marzo 2025, n. 2368 del 2025 (dep. 26/03/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VII
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Composizione |
Trebastoni Dauno Fabio Glauco (Presidente e relatore) Costa Gaetano (Giudice) Sanfilippo Salvatore Crispino (Giudice) |
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100 IMPUGNAZIONI - 087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE |
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Ammissibilità dell’appello – Necessità del deposito del file con estensione .eml relativo alla notifica del ricorso – Insufficienza del deposito della copia in formato pdf - Nullità sanabile – Possibilità - Condizioni. |
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Massima |
La prova della notifica del ricorso in appello a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito nel sistema PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", perché soltanto tale formato garantisce che il messaggio di posta elettronica è esattamente corrispondente all’originale. (In motivazione la Corte ha precisato che l’omesso deposito del file .eml, ove non si sia provveduto neppure mediante supporto analogico - nel caso di impossibilità di deposito telematico - comporta la nullità della notifica del ricorso in appello, che può essere tuttavia sanata dalla costituzione dell’appellato). |
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Rif. normativi |
Art. 3 bis, comma 3, legge n. 53 del 1994; art. 9 legge n. 53 del 1994; art. 156 c.p.c. |
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Conformità |
Cass. 16189/2023 |
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Anno pubb. |
2025 |
