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Condizioni per l’impugnabilità dell’intimazione di pagamento Sentenza del 14 aprile 2025, n. 2105 del 2025 (dep. 29 aprile 2025) - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. I
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Composizione |
Castiglia Giuliano (Presidente e relatore) Bologna Giovanni (Giudice) Demontis Sergio (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE |
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Intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 – Non impugnabilità autonoma – Impugnabilità facoltativa - Possibilità - Fondamento – Conseguenze. |
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Massima |
In tema di atti impugnabili, poiché l’elenco previsto dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, ha carattere tassativo, l’intimazione di pagamento non può essere autonomamente impugnata, atteso che la stessa, a differenza dell’avviso di mora, non è un atto conformativo del rapporto tributario e non costituisce, per il caso di mancato adempimento spontaneo, un passaggio necessario del procedimento di riscossione del tributo, con la conseguenza che essa può essere impugnata soltanto alle condizioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 19, ossia deducendo l’omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento e impugnando anche quest’ultima. (In motivazione la Corte ha precisato che l’omessa impugnazione dell’intimazione non ha effetti conformativi dell’obbligazione tributaria e non preclude, ricorrendone le condizioni, la successiva contestazione di fatti estintivi o modificativi, anche se intervenuti prima della sua notificazione).
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Rif. normativi |
Art. 25, comma 2, DPR 602/1973 Art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992 Art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 Art. 46 DPR 602/1973 |
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Conformità |
Cass. 16743/2024 (minoritario); Contra, Cass. 6436/2025 (maggioritario) |
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Anno pubb. |
2025 |
