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VALIDA LA NOTIFICA A MEZZO PEC PROVENIENTE DA INDIRIZZO NON ISCRITTO NEI PUBBLICI REGISTRI Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 31/03/2025, n. 2626/2025 |
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Composizione |
Pres. Menditto – Rel. Di Lorenzo |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA |
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Notificazione a mezzo PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione - Condizioni. |
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Massima |
In tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo PEC, l’utilizzo da parte del mittente agente della riscossione di un indirizzo PEC non risultante da pubblici registri non cagiona la nullità della notifica, purché l’indirizzo di spedizione renda chiaramente evincibile il mittente e salvo che il destinatario non dimostri di aver subito un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa in conseguenza della ricezione della notifica dell’atto da un indirizzo telematico diverso da quello presente nei pubblici registri. |
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Rif. normativi |
d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 26 l. 21/01/1994, n. 53, art. 3-bis d.l. 18/10/2012, n. 179, art. 16-ter d.lgs. 07/03/2005, n. 82, art. 6-bis |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 03/07/2023, n. 18684 (Rv. 668249 - 01) CONF Cass., Sez. 6-5, 16/01/2023, n. 982 CONF Cass., Sez. U, 18/05/2022, n. 15979 (Rv. 664909 - 01) VEDI |
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Anno pubbl. |
2025 |
