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NOTIFICA A MEZZO PEC E CASELLA DEL DESTINATARIO INATTIVA
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 28/03/2025, n. 2581/2025 |
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Composizione |
Pres. Menditto – Rel. Di Lorenzo |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA |
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Notificazione a mezzo PEC – Indirizzo del destinatario non valido o inattivo – Perfezionamento della notifica – Modalità. |
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Massima |
In caso di notificazione della cartella esattoriale eseguita a mezzo PEC (nella specie, nell’anno 2019), ove l’indirizzo del destinatario risulti non valido o inattivo, la notifica si perfeziona, ai sensi dell’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis applicabile, mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere, mediante pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni e l’invio di una raccomandata informativa al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, senza necessità di un secondo invio dell’atto a mezzo PEC. |
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Rif. normativi |
d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 26 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 60, comma 7 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 13/02/2025, n. 3703 (Rv. 674092 - 01) VEDI Cass., Sez. 5, 22/01/2025, n. 1621 (Rv. 673580 - 01) VEDI Cass., Sez. U, 05/11/2024, n. 28452 (Rv. 672742 - 01) VEDI |
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Anno pubbl. |
2025 |
