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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 24/04/2025, n. 3220/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna Alfredo – Rel. Di Lorenzo Fabio |
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 286 DELLA PARTE IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO – DELLA PARTE |
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Revocazione straordinaria per dolo della parte - Art. 395 n. 1 c.p.c. – Scoperta del dolo o della falsità in pendenza del termine ordinario di impugnazione – Impugnazione ordinaria – Necessità – Fondamento. |
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Massima |
La revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, può essere proposta entro 60 gg. dalla scoperta del vizio revocatorio purché successiva alla scadenza dei termini per l’appello, qualora la scoperta sia antecedente, invece, il mezzo di impugnazione esperibile è l’appello ma la scadenza dei 60 giorni decorrerà da tale momento. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto inammissibile la revocazione perché il fatto doloso, consistito nella produzione quale prova dell’avvenuta notifica di un ricorso di una cartolina di ritorno attinente ad altra notifica, era conoscibile dall’amministrazione nel termine per impugnare). |
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Rif. normativi |
d.lgs. 31/12/1992 n.546 art. 64 comma 2 Cod. Proc. Civ. art. 395 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 2, 16/02/2022 n. 5031 (VEDI) Cass., Sez. 1, 20/01/2020 n. 1102 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
