|
|
Nuova ipotesi di litisconsorzio necessario EX art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992 Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, sentenza del 17/04/2025, n. 3074/2025. |
|
Composizione |
Pres. Montagna - Rel. Napolitano. |
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE. |
|
|
Contenzioso tributario - Unitarietà dell'accertamento fiscale - Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Nuova ipotesi prevista dall’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992. |
|
|
Massima |
Nel processo tributario, con l’introduzione del comma 6-bis dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista, a decorrere dal 5/1/2024, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l’omessa ovvero l’invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso dev’essere proposto anche nei confronti di quest’ultimo. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio, pur avendo denunciato un vizio di notifica dell’atto presupposto emesso da altra Amministrazione, era stato notificato solo all’Agente della Riscossione, ed ha, pertanto, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio). |
|
Rif. normativi |
D. Lgs. n. 546/1992 art. 14 D. Lgs. n. 546/1992 art. 59 |
|
Rif. Giurisprudenziali |
|
|
Anno pubbl. |
2025. |
