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ILLEGITTIMO IL DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER RAGIONI RIGUARDANTI IL MERITO DELLA CONTROVERSIA Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, sentenza del 2/04/2025, n. 2871/2025. |
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Composizione |
Pres. Scognamiglio - Rel. Criscuolo. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 522 CONDONO FISCALE. |
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Diniego della definizione agevolata da parte dell’Amministrazione - Ragioni attinenti al merito della controversia – Possibilità – Esclusione. |
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Massima |
L’amministrazione finanziaria non può negare la definizione agevolata per ragioni che, riguardando il merito del processo nel corso del quale l’istanza è stata formulata dal contribuente, esulano dai presupposti che, per come desumibili da quanto previsto dall’art. 1, commi 187-195, della legge n. 197/2022, possono giustificare il citato diniego. |
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Rif. normativi |
Art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte Costituzionale, sentenza n. 189 del 28/11/2024; Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 14243 dell’8/07/2015 (CONF); Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15/04/2016 (DIFF). |
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Anno pubbl. |
2025. |
