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MODALITA’ DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 28/03/2025, n. 2579/2025. |
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Composizione |
Pres. Menditto - Rel. Di Lorenzo. |
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77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA. |
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Notifica a mezzo pec - Soggetti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata - Inidoneità dell’indirizzo incluso tra i pubblici elenchi - Conseguenze. |
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Massima |
In tema di notifica a mezzo pec, nei confronti dei soggetti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo (ovvero satura la casella del destinatario), le formalità di completamento della notifica sono costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, e dall’invio al destinatario di una raccomandata, non necessariamente con ricevuta di ritorno, con la quale viene informato dell’avvenuta notificazione. (Nel caso di specie, la notificazione si è perfezionata, per il mittente, nel momento in cui il gestore della sua casella pec gli ha trasmesso la ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione dell’avvenuta spedizione del messaggio, e per il destinatario, nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito internet della società InfoCamere). |
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Rif. normativi |
Art. 14 del D. L.vo n. 159/2015; art. 60 del D.P.R. n. 600/1972. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 3703 del 13/02/2025 (CONF). |
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Anno pubbl. |
2025. |
