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INEFFICACIA RETROATTIVA DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO IN CASO DI ACCOLLO DEL DEBITO DI IMPOSTA Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 31/03/2025, n.2629/2025 |
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Composizione |
Pres. Menditto Pasquale – Rel. Esposito Lucia |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 301 RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE |
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Accollo negoziale del debito di imposta - Compensazione del debito da parte dell'accollante – Divieto introdotto dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019 – Portata retroattiva - Esclusione - Fondamento. |
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Massima |
Il divieto di utilizzare un proprio credito tributario in compensazione di un debito tributario che il contribuente si sia accollato da altro contribuente introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019 - con la previsione, in caso di violazione, che i pagamenti effettuati si considerano come non avvenuti e l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di recuperare l’imposta a debito, irrogando altresì una sanzione amministrativa, nei confronti sia dell’accollante che dell’accollato - non ha portata retroattiva in quanto la Risoluzione n. 140/E del 2017 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la suddetta compensazione limitatamente alle operazioni di accollo e successiva compensazione intervenute sino alla data di pubblicazione della medesima risoluzione è atto amministrativo dotato di efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione dalla quale viene emesso. |
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Rif. normativi |
D.l. 26/10/2019, n. 124, art. 1 L. 19/12/2019 n. 157 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 05/09/2024, n. 23934, Rv. 672133 - 01 (DIFF); Cass. 29 ottobre 2019 n. 27673 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
