Giugno 2025

Tuesday 17 June 2025 14:43

INEFFICACIA RETROATTIVA DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO IN CASO DI ACCOLLO DEL DEBITO DI IMPOSTA

 

 

 

INEFFICACIA RETROATTIVA DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO IN CASO DI ACCOLLO DEL DEBITO DI IMPOSTA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 31/03/2025, n.2629/2025

Composizione

Pres. Menditto Pasquale – Rel. Esposito Lucia

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  301 RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

 

Accollo negoziale del debito di imposta - Compensazione del debito da parte dell'accollante – Divieto introdotto dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019 – Portata retroattiva - Esclusione - Fondamento.

Massima

Il divieto di utilizzare un proprio credito tributario in compensazione di un debito tributario che il contribuente si sia accollato da altro contribuente introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019 - con la previsione, in caso di violazione, che i pagamenti effettuati si considerano come non avvenuti e l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di recuperare l’imposta a debito, irrogando altresì una sanzione amministrativa, nei confronti sia dell’accollante che dell’accollato - non ha portata retroattiva in quanto la Risoluzione n. 140/E del 2017 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la suddetta compensazione limitatamente alle operazioni di accollo e successiva compensazione intervenute sino alla data di pubblicazione della medesima risoluzione è atto amministrativo dotato di efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione dalla quale viene emesso.

Rif. normativi

D.l. 26/10/2019, n. 124, art. 1

L. 19/12/2019 n. 157

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 05/09/2024, n. 23934, Rv. 672133 - 01 (DIFF);

Cass. 29 ottobre 2019 n. 27673 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2025