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Limiti di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 17/04/2025, n. 3115/2025. |
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Composizione |
Pres. Montagna - Rel. Esposito. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE. |
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Accertamento c.d. a tavolino – Obbligatorietà del contraddittorio procedimentale - Principio di effettività - Modalità vincolate di realizzo - Insussistenza. |
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Massima |
In tema di accertamento cd. a tavolino, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributi armonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che correttamente al contribuente era stato inviato dall’Ufficio un invito con la richiesta di esibizione di documentazione, poi disatteso dallo stesso). |
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Rif. normativi |
Art. 12 della legge n. 212/2000. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 18489 dell’8/03/2024 (CONF); Corte di Cassazione, Sez. 5-6, ordinanza n. 27420 del 29/10/2018 (CONF). |
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Anno pubbl. |
2025. |
