Giugno 2025

Tuesday 17 June 2025 14:32

DISCIPLINA APPLICABILE ALLE NOTIFICHE DI ATTI TRIBUTARI CON CONSEGNA AL PORTIERE

 

 

 

DISCIPLINA APPLICABILE ALLE NOTIFICHE DI ATTI TRIBUTARI CON CONSEGNA AL PORTIERE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 11/03/2025, n. 2637/2025

Composizione

Pres. Menditto Pasquale – Rel. Esposito Lucia

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA 

 

Notifica mediante ufficiale giudiziario ovvero con invio diretto della raccomandata - Disciplina applicabile – Individuazione – Conseguenze in tema di consegna dell’atto al portiere.

Massima

In tema di notifiche, se l’atto impositivo è consegnato al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario.

Rif. normativi

Cod. Proc. Civ. art. 139

L. 20/11/1982 num. 890

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Rv. 647560 – 01 Conf

Cass Sez. 5,  del 05/08/2024  n. 21972  (Rv. 672339 - 02) Vedi

Cass. Sez. 5, del 13/03/2025 n. 6702 (Rv. 674368 - 01) Vedi

 

 

Anno pubbl.

2025