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DISCIPLINA APPLICABILE ALLE NOTIFICHE DI ATTI TRIBUTARI CON CONSEGNA AL PORTIERE Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 11/03/2025, n. 2637/2025 |
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Composizione |
Pres. Menditto Pasquale – Rel. Esposito Lucia |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA |
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Notifica mediante ufficiale giudiziario ovvero con invio diretto della raccomandata - Disciplina applicabile – Individuazione – Conseguenze in tema di consegna dell’atto al portiere. |
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Massima |
In tema di notifiche, se l’atto impositivo è consegnato al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario. |
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Rif. normativi |
Cod. Proc. Civ. art. 139 L. 20/11/1982 num. 890 DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Rv. 647560 – 01 Conf Cass Sez. 5, del 05/08/2024 n. 21972 (Rv. 672339 - 02) Vedi Cass. Sez. 5, del 13/03/2025 n. 6702 (Rv. 674368 - 01) Vedi |
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Anno pubbl. |
2025 |
