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Cartella di pagamento e comunicazione al contribuente dell'esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza dell’ 1/04/2025, n. 2746/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Pastore Francesco |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 370 ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - Cartella di pagamento - Comunicazione al contribuente dell'esito del controllo ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 |
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Massima |
Poiché l’art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/73, prevede espressamente che l’esito del controllo debba essere “comunicato” e non notificato al contribuente, la validità dell’inoltro della comunicazione va scrutinata in base alle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non in base alla legge 20 novembre 1982, n. 890. (Fattispecie in cui la Corte di giustizia ha ritenuto che la comunicazione fosse validamente avvenuta al precedente domicilio non avendo il contribuente comunicato, come suo onere, la variazione del proprio domicilio fiscale). |
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Rif. normativi |
DPR 29/09/1973, num. 600, art. 36 bis |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 4591 del 2016, Cass. n. 27129 del 2016, Cass. 14435 del 2024 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
