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IN MATERIA DI ESENZIONE IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 14/03/2025, n. 2197/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. D’Oriano Milena |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 467 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - IMU - Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 - Esenzione abitazione principale - Coniugi con diversa residenza anagrafica - Sentenza Corte cost. n. 209 del 2022 - Conseguenze. |
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Massima |
In tema di esenzione IMU, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune. (Fattispecie in cui la Corte regionale ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'immobile del ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che questi non aveva dimostrato di avervi dimora abituale, stante l’incompatibilità del consumo elettrico e idrico con un’abitazione principale).
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Rif. normativi |
D.L. 06/12/2011, n. 201, art. 13 L. 22/12/2011, n. 214 D.L. 02/03/2012, n. 16, art. 4, L. 26/04/2012, n. 44 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 6-5, 3/11/2022, n. 32339, Rv. 666357 – 01 (CONF) Cass., Sez. 5, 19/2/2025, n. 4303, Rv. 674105 – 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
