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Il giudice deve concedere termine al ricorrente per il deposito della copia del ricorso notificato
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 14/03/2025, n. 2196/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Musto Luigi |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 365 TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE - Tempestività del ricorso - Mancata produzione del ricorso notificato - Concessione di termine per il deposito - Necessità - Fondamento. |
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Massima |
Nel processo tributario, il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito della copia del ricorso notificato, la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività della sua proposizione, atteso che l'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali. (Fattispecie in cui la Corte ha riformato la sentenza di primo grado che, in mancanza di contestazione dell’Ufficio, aveva dichiarato, senza disporre gli accertamenti di cui all’art. 22, comma 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità del ricorso introduttivo non risultando in atti la prova della notifica del ricorso).
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Rif. normativi |
D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21 D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 22 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 6-5, 12/10/2016, n. 20612, Rv. 641252 – 01 (CONF) Cass., Sez. 6-5, 17/12/2014, n. 26560, Rv. 633706– 01 (CONF) Cass., Sez. 5, 27/4/2018, n. 10209, Rv. 647969 – 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
