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Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'attività degli enti impositori
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza dell’11/03/2025, n. 2122/2025 |
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Composizione |
Pres. Scognamiglio – Rel. Criscuolo Mauro |
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127 PRESCRIZIONE CIVILE - 021 SOSPENSIONE - IN GENERE |
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PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Emergenza Covid - Art. 67 del d.l. n. 18/2020 conv. con modif. con l. n. 27 del 2020 - Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 - Interpretazione - Spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione - Fattispecie. |
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Massima |
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
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Rif. normativi |
Decreto Legge 17/03/2020, num. 18, art. 67 Legge 24/04/2020, num. 27 Decreto Legisl. 24/09/2015, num. 159, art. 12 Legge 27/07/2000, num. 212 art. 3, com. 3 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 32015 del 2024 Rv. 672932 - 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
