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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza dell’11/03/2025, n. 2120/2025 |
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Composizione |
Pres. Scognamiglio – Rel. Criscuolo Mauro |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE |
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RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Cartella di pagamento - Definitività della pretesa per sentenza passata in giudicato - Termine decennale di prescrizione - Applicabilità - Termini ex artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione - Natura processuale della decisione - Irrilevanza. |
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Massima |
Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.
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Rif. normativi |
Cod. Civ., art. 2953 DPR 29/09/1973, num. 602 art. 25 Decreto Legisl. 18/11/1997, num. 472 art. 20 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 9431 del 2024, Rv. 670820 - 01, Cass. n. 8105 del 2019, Rv. 653058 (VEDI) Cass., Sezioni Unite: n. 25790 del 2009 Rv. 610561 – 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
