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Non imponibili i canoni non percepiti dal locatore durante i lavori di ristrutturazione del conduttore necessari per la fruizione del bene locato
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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 501 REDDITO DEI FABBRICATI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI |
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Immobile - Canone di locazione - Lavori di ristrutturazione - Mancata percezione - Non imponibilità. |
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Massima |
La pattuizione contrattuale per cui il canone di locazione di immobile è dovuto a decorrere da un momento successivo rispetto all’instaurazione del rapporto obbligatorio, a fronte dell’impegno, in capo al conduttore, di effettuare lavori di ristrutturazione, è coerente con l’impossibilità, nelle more, di utilizzo del bene. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondata la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria di assoggettare ad imposizione i canoni non percepiti dal proprietario nel periodo di effettuazione dei lavori). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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