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Obbligatorio comunicare preventivamente gli esiti dell’attività di liquidazione per emettere la cartella relativa a redditi soggetti a tassazione separata
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) |
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Controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Cartella di pagamento - Previa comunicazione di liquidazione - Obbligatorietà - Omissione - Nullità. |
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Massima |
In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie, la cartella di pagamento relativa a redditi soggetti a tassazione separata deve essere preceduta da apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito dell’attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. (In applicazione di tale principio, in materia di trattamento di fine rapporto, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento delle cartelle impugnate, in quanto, trattandosi di tributo non autoliquidato dal contribuente, la preventiva comunicazione rappresenta elemento indispensabile per la quantificazione del debito di imposta). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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