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Autonomamente impugnabile dinanzi alla CGT la comunicazione di scarto di cessione di credito di imposta per bonus edilizi
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) |
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Atti impugnabili – Atti atipici - Bonus edilizi – Cessione del credito – Comunicazione di scarto – Impugnabilità. |
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Massima |
In materia di cessione di crediti di imposta per bonus edilizi anche mediante sconto in fattura, la comunicazione di scarto da parte dell’Amministrazione finanziaria, funzionale a rendere la cessione inopponibile per ritenuta sussistenza di rischi di frode ed assimilabile ad un diniego di agevolazione, è autonomamente impugnabile, sebbene non ricompresa nell’elenco di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 564/1992, alla luce di un’interpretazione estensiva del novero degli atti impugnabili ed in quanto lesiva della sfera giuridica del titolare della detrazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di autotutela da parte dell’Ufficio avente ad oggetto la richiesta di annullamento di comunicazione di scarto). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Difformità |
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Anno pubb. |
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