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Fruibile il beneficio fiscale per gli “impatriati” anche con dichiarazione integrativa presentata oltre 90 giorni dalla scadenza ordinaria
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) |
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Regime speciale per i lavoratori impatriati - Reddito imponibile - Agevolazione fiscale ex art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 - Fruizione – Dichiarazione integrativa – Ammissibilità - Possibilità. |
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Massima |
In presenza dei presupposti sostanziali per utilizzare il regime fiscale degli impatriati, il beneficio è fruibile sia previa richiesta al datore di lavoro ed opzione in sede di dichiarazione dei redditi nei termini ordinari del periodo di imposta rilevante, che attraverso dichiarazione integrativa a favore o istanza di rimborso successivamente presentata. (In applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso, richiesto in seguito a dichiarazioni integrative, presentate oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria, in cui era stata espressa l’opzione per il regime impatriati). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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