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Non spettante il credito d’imposta utilizzato in compensazione e non indicato nella dichiarazione dei redditi: riflessi sul termine di decadenza
- Sentenza del 07/01/2025, n. 29 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
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Composizione
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- Pres. Locatelli
- Rel. Locatelli
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - TERMINI DI DECADENZA
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Credito d’imposta – Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi – Utilizzazione in compensazione – Termine di decadenza ordinario di accertamento – Applicabilità.
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Massima
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L’omessa indicazione del credito d’imposta utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi costituisce una tipica omissione rilevabile attraverso un mero controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con conseguente qualificazione del credito come “non spettante” ed applicabilità del termine ordinario di decadenza dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia e non di quello più lungo (otto anni) previsto dall’art. 27, comma 16 del d.l. n. 185/2008 in caso di credito “inesistente”.
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Rif. Normativi
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- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 280-283
- D.m. 28 marzo 2008, n. 76, art. 5
- D.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. l. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 27, comma 16
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
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Conformità
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- Cass. civ., SS.UU., n. 34419 del 11/12/2023
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Anno pubb.
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