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Termini per la notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio relativo ad omessa dichiarazione della tassa per la raccolta dei rifiuti
Sentenza del 24 febbraio 2025, n. 2599 del 2025 (dep. 02/04/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I
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Composizione |
Mattarella Bernardo (Presidente e relatore) Miceli Maria (Giudice) Ruvolo Michele (Giudice) |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI
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Titoletto |
Tributi locali – Tassa di raccolta dei rifiuti – TARES - Obbligo di denuncia - Denuncia originaria incompleta, infedele od omessa - Violazione annuale dell'obbligo - Potere di accertamento del Comune - Decadenza |
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Massima |
In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARES), nel caso di totale omissione della dichiarazione iniziale di occupazione dell’immobile da parte del contribuente, l’obbligo di presentazione della stessa permane e si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la decadenza ex art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 produce i suoi effetti quando il Comune non abbia proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta formulare la denuncia. |
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Rif. normativi |
Art. 14 D.L. 201/2011 Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
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Conformità |
Cass. 25063/2019; Cass. 22894/2017 |
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Anno pubb. |
2025 |
