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OBBLIGATORIETA’ DELLO SGRAVIO PARZIALE E PROVA IN GIUDIZIO IN CASO DI PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO
entenza del 17 marzo 2025, n. 2574 del 2025 (dep. 01/04/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I
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Composizione |
Novara Antonio (Presidente) Mattarella Bernardo (Relatore) Ruvolo Michele (Giudice) |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 158 RISCOSSIONE IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE |
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Riscossione delle imposte - Modalità di riscossione mediante ruoli - Annullamento parziale dell’atto impositivo - Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio – Provvedimento di sgravio parziale – Onere della prova. |
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Massima |
La legittimità dell’iscrizione a ruolo dipende da quella dell’atto impositivo presupposto, sicché, qualora il giudice di primo grado abbia accolto parzialmente il ricorso (con sentenza non ancora irrevocabile), riducendo l’ammontare dell’importo dovuto dal contribuente, le eventuali maggiori somme già iscritte provvisoriamente a ruolo non sono più esigibili e l’Agenzia delle Entrate ha l’onere di procedere al relativo sgravio parziale. (In motivazione è stato specificato che l’onere della produzione documentale del provvedimento di sgravio parziale grava sull’Ente impositore, sicché, in difetto di prova, non può essere preso in considerazione dal giudice tributario d’appello).
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Rif. normativi |
Art. 15 DPR 602/1973 Art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992 |
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Conformità |
Cass. 1079/2023; Cass. 758/2017; Cass. 19750/2014; Cass. 698/2013 |
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Anno pubb. |
2025 |
